Rifiuto … o risorsa? I parte

Il tema dei rifiuti – ai giorni nostri – continua ad assumere sempre una maggiore importanza, anche per tutti i riflessi che esso ha nella nostra vita quotidiana.
Oggi, dunque, conoscere come avviene la gestione dei rifiuti è un diritto di tutti e, soprattutto, avere la cognizione che ciò avvenga secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
A questo punto, quindi, si ritiene sia importante capire cosa è un “rifiuto” in senso normativo/giuridico ed a quali obblighi soggiace.
Per “rifiuto” deve intendersi : «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore ( ognuno di noi ) si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»; questa definizione è contenuta nell’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, noto come il Testo Unico Ambientale ( che da ora in avanti chiameremo T.U. Amb ).
Il successivo art. 184 dell’anzidetto T. U. Amb classifica i rifiuti, secondo l’origine, in : rifiuti urbani e rifiuti speciali; e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ci soffermeremo oggi in cosa consistono i rifiuti che produciamo in casa e in che modo si devono eliminare, ovvero avviarli al riciclo:
– Urbani = rifiuti domestici, anche ingombranti ( es. parti ed oggetti di arredamento ), provenienti : da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; da locali e luoghi diversi dalle civili abitazioni ( magazzini, scantinati ) ma assimilati a quelli “urbani” per qualità e quantità; dallo spazzamento delle strade; da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; nonché i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, aree pubbliche ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali ( stoppie, ramaglie, avanzi di potature e residui vegetali in genere ) … omissis …
Iniziamo dai rifiuti “ingombranti”, proprio perché voluminosi, pericolosi per i passanti ( e diciamolo pure : BRUTTI DA VEDERE! ), NON vanno immessi né depositati accanto ai cassonetti grigi collocati in varie zone della città, all’interno dei quali andranno SOLO i rifiuti domestici indifferenziati, quali carta oleata o plastificata, gomma, plastiche non aventi funzione di imballaggio ( giocattoli, piatti, bicchieri e posate; pannolini, pannoloni e assorbenti in genere; CD, musicassette, DVD, VHS, penne e pennarelli, sacchi per aspirapolvere, spazzolini, collant, cotton fioc e rasoi in plastica ), polveri dell’aspirapolvere, lettiere per animali domestici.
È doverosa una precisazione : per cassonetti NON devono intendersi anche i cestini portarifiuti dell’arredo urbano, perché questi servono solamente a raccogliere le cartacce e tutto ciò che ci disfacciamo dalle nostre tasche ( anziché gettarlo per terra ), in quanto non sono adatti per contenere l’immondizia che, fuoriuscendo, emana lezzi maleodoranti e suscita indignazione tra i turisti che visitano la nostra città.
La carta ed il cartone, il vetro e gli imballaggi in plastica e metallo, invece, “svuotati” completamente del loro contenuto e oppostamente differenziati, NON dovranno essere gettati nello stesso contenitore dell’immondizia, bensì nei bidoni caratterizzati dai diversi colori corrispondenti alla specifica frazione merceologica.
In verità, anche la frazione organica ( il cosiddetto “umido”: scarti di cibo, verdure e frutta ) andrebbe raccolta separatamente, ma non sempre l’utenza è messa nelle condizioni di poterla attuare.
Ma facciamo attenzione cari lettori, perché nell’accezione del termine “domestici” rientrano altre due tipologie di rifiuti indicati con le seguenti sigle : “R.A.E.E.”, ovvero Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; e “R.U.P.”, ossia Rifiuti urbani pericolosi. Cosa sono?
I primi si riferiscono a tutti gli elettrodomestici di casa, grandi e piccoli ( frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento/condizionamento, frullatori, apparecchiature per la pulizia, macchine per lavorazioni tessili, apparecchiature per misurare il tempo ), le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni ( computer, stampanti, copiatrici, telefoni e altre apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni ), le apparecchiature di consumo ( videocamere, videoregistratori e strumenti musicali ), apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici ( trapani, seghe, strumenti per avvitare, inchiodare, verniciare, attrezzi per attività di giardinaggio, etc ), i giocattoli e le apparecchiature per lo sport ed il tempo libero ( console, videogiochi, apparecchiature sportive, etc. ). I RUP, sono quelli etichettati con i simboli «T» ( tossico ) o «F» ( infiammabile ) e che includono, ad esempio, pile usate, batterie d’auto [1] ( bene di consumo su cui grava un’imposta per lo smaltimento corrisposta al momento dell’acquisto ), toner per cartucce e stampanti, farmaci scaduti, lampade al neon, tubi catodici, vernici, solventi, oli vegetali [2] e oli minerali usati [3] da trazione ( bene di consumo su cui grava un’imposta per lo smaltimento corrisposta al momento dell’acquisto ).
Queste particolari tipologie di rifiuti [ R.a.e.e. e R.u.p. ] sono in parte suscettibili di riciclo, ma devono essere sottoposti a specifici trattamenti, pertanto cari concittadini NON devono essere smaltiti attraverso la raccolta differenziata quotidiana, né si possono gettare nelle “campane” stradali per le diverse frazioni merceologiche, né tantomeno – nel caso di quartieri dove è effettua la raccolta differenziata “porta a porta” – nei bidoncini o sacchetti condominiali forniti dalla Società alla quale è affidata la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati ( Ecologia e Ambiente ). Assolutamente SBAGLIATO è, poi, gettarli nei bidoni dell’immondizia o, peggio ancora, abbandonarli accanto ad essi. L’impatto sull’ambiente è DEVASTANTE!
Riepilogando, gli ingombranti ( in particolare specchi, TV e monitor in generale a rischio vandalizzazione e pericolo per i passanti ed animali ), i R.a.e.e. ed i R.u.p. DEVONO essere conferiti nei Centri Comunali di Raccolta – già isole ecologiche – dove gli addetti a tale presidio provvederanno a riceverli SENZA indugio e SENZA onere da parte dei cittadini. Tale piattaforma è attiva in località Caldura ( adiacente area della Protezione Civile ), che ricordiamo è a disposizione delle SOLE utenze abitative e NON di enti o imprese, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00; *GLI UFFICI DELLA SOCIETÀ “ECOLOGIA E AMBIENTE” FANNO SAPERE CHE AL MOMENTO IL RITIRO A DOMICILIO É SOSPESO!.
SANZIONI ( art. 255 T. U. Amb ) : per chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro ( €. 300,00 ) a tremila euro ( €. 3.000,00 ) ; il pagamento della contravvenzione in misura ridotta è stabilito dalla L. 689/81 in seicento euro ( €. 600,00 ) [4] . Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Certo è che una ragionevole e corretta gestione dei rifiuti da parte di TUTTI consentirebbe di limitare lo sfruttamento di risorse non rinnovabili e, soprattutto, l’abbattimento dei costi sullo smaltimento, il cui contributo allo stato attuale grava pesantemente sui cittadini.
Nella seconda parte tratteremo la questione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché come individuare condotte illecite al fine di segnalarle alle Autorità preposte, affinché si possa intervenire con tempestività ed efficienza per la tutela dell’Ambiente.
Rinnoviamo l’invito a chi lo desiderasse di formulare dei quesiti sulla tematica, ai quali la Redazione sarà ben lieta di fornire delle risposte.
Giovanni D’Amico

[1]. Per le batterie d’auto esiste il Co.Bat. Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo Batterie al piombo esauste, il ritiro è assolutamente gratuito, la consegna del rifiuto può avvenire all’atto dell’acquisto di una batteria nuova.
[2]S.E.A. Ambiente S.r.l., che ritira a domicilio e gratuitamente oli vegetali usati nella cottura dei cibi.
[3] Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati da trazione.

[4] Per effetto dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. è’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

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