Bonus facciate: ecco tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Che cos’è il Bonus facciate? Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Per usufruirne, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti. Gli immobili si devono trovare nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Si possono fare i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Quali sono gli adempimenti per avere il Bonus? Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus» (circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E). Ecco quali sono:

  • Acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato. Deve certificare la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti. Può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. I lavori che sono stati iniziati prima del 6 ottobre 2020 l’asseverazione va redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007. Per i lavori redatti dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
  • Acquisire e conservare da un tecnico non coinvolto nei lavori, alla fine dell’intervento, l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione.
  • Acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005.
  • Acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati. Se prevista va anche acquisita e conservata la marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Fare riferimento al vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021.
  • Inviare all’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it), entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
  • Attenzione: la mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate. 
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