Lesioni stradali gravi e gravissime

Da parecchio tempo sento discutere di questa problematica ed in particolare delle lesioni gravi e gravissime causate dagli incidenti stradali ed avendo avuto modo di capire che vi è molta disinformazione, ho ritenuto doveroso fornire un quadro più chiaro su tale materia che, purtroppo, ancora una volta, gli organi a ciò preposti, non danno.

Ciò di cui intendo parlare, pertanto, è proprio la Legge 23/03/2016, n.41 che, a causa della fiducia posta dal governo, non è stata oggetto di discussione ed è stata approvata così come era stata trascritta senza poter apportare quelle modifiche che, invece, erano necessarie.

Infatti era stata approvata alla Camera nonostante una serie di incongruenze riscontrate e nonostante le perplessità sull’impianto sanzionatorio.

Una di queste modifiche avrebbe sicuramente riguardato la sproporzione delle pene o, ad esempio, l’equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della strada.

Questa legge infatti che, inizialmente, doveva punire, prevalentemente, la pirateria della strada e la guida in stato di ebbrezza (da alcool o droghe), man mano che si andava avanti nel testo faceva scattare misure severissime, assimilando condotte che, seppur gravi, venivano poste in essere per semplice distrazione a quelle di chi si mette alla guida consapevolmente pur avendo alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga.

La stessa Giunta dell’Unione Camere Penali, infatti, nel constatare un eccessivo inasprimento delle pene, non conforme al principio di proporzionalità tra illeciti e sanzioni, ha definito questa legge un “arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale”.

Con l’approvazione di questa legge e con le modifiche apportate al codice penale, ad essere severamente condannati non saranno più solo i pirati della strada, gli ubriachi o i drogati ma anche tutti coloro che commetteranno le seguenti infrazioni, come ad esempio:

  • l’eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);
  • l’attraversamento di un’intersezione col semaforo rosso;
  • la circolazione contromano;
  • l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Alla condanna segue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida che, normalmente, potrà variare dai 5 ai 15 anni.

Come si vede, sono state comminate pene molto severe ma poiché, molto probabilmente, al momento della sua approvazione, vi era una certa pressione da parte dei media, la legge n.41, del 23 marzo 2016, entrata in vigore qualche giorno dopo (25 marzo), è stata approvata senza che vi fosse la possibilità di discussione e “aggiustamenti” introducendo, quindi, il “reato di omicidio stradale” regolamentato dall’art.589-bis del c.p. e di “lesioni personali stradali gravi e gravissime” regolamentate dall’art.590-bis del c.p..

In questo articolo, Vi parlerò, soprattutto, delle lesioni stradali gravi e gravissime che sono quelle più frequenti quando si verificano incidenti stradali il cui reato, come abbiamo visto, è stato introdotto con la legge sopra citata.

Il “reato di lesioni stradali gravi e gravissime, regolato dall’art.590-bis c.p.. prevede, infatti, che: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con:

  • la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime; la patente viene revocata per 5 anni.
  • ovvero con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per  le lesioni gravissime causate a seguito guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; la patente viene revocata per 5 anni.
  • Se il guidatore si trova in stato di ebbrezza “lieve” (sempre sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per condotte pericolose, scatta comunque la reclusione da un anno e sei mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime; la patente viene revocata per 5 anni.

Nel caso, invece, siano state arrecate “lesioni semplici” (la cui prognosi é inferiore a 40 giorni) a causa della circolazione stradale, queste rimangono sanzionate in base alla previsione dell’art. 590 comma 1 c.p., risultando procedibili a querela di parte e  rimanendo nella competenza del Giudice di Pace.

Un altro aspetto molto importante contenuto nella legge riguarda i Conducenti dei mezzi pesanti

Per le lesioni gravi e gravissime per alcune categorie di utenti quali ad es. i camionisti, gli autisti di autobus e in genere per i conducenti dei mezzi pesanti, le pene introdotte sono ancora più severe. Se questi utenti, infatti, alzano il gomito o guidano sotto effetto di droghe a loro saranno applicate comunque le ipotesi più gravi di pena, anche in presenza di tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 g/l.

Tra le sanzioni accessorie abbiamo visto che è prevista anche la  Revoca della patente:

Uno degli aspetti più severi di questa legge, infatti, sul quale vi sono stati aspri contrasti delle opposte fazioni e per i quali il parlamento sta valutando l’opportunità di apportare modifiche alla legge è proprio quello della patente. Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per aver arrecato lesioni gravi e gravissime, consegue automaticamente la revoca della patente (questo vale anche per gli stranieri ai quali, in sostituzione della revoca si applicherà l’istituto dell’inibizione alla guida sul territorio).

Dopo la revoca, la patente, nell’ipotesi di lesioni, potrà essere nuovamente conseguibile dopo almeno 5 anni. Termine, peraltro, che sarà aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente, per riavere una nuova patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Ancora una volta non posso che raccomandare agli utenti della strada di prestare la massima attenzione durante la guida al fine di evitare incidenti che possano arrecare danni irreversibili alle persone e per non essere privati, per un tempo molto lungo, della patente di guida che, per molti, è uno strumento indispensabile sia per la famiglia che per il proprio lavoro.

N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.

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