Con l’imminente stagione estiva, si prevede anche un aumento della circolazione dei monopattini elettrici e, di conseguenza, a fronte delle continue novità legislative, da più parti mi sono pervenute domande, per sapere la procedura per mettersi in regola e, soprattutto, conoscere la modalità per ottenere il rilascio del contrassegno identificativo, il c.d. targhino.
Sembrava che, ormai, era tutto pronto per dare esecuzione a quanto, normativamente, previsto in merito alla circolazione dei monopattini elettici per i quali il termine ultimo, per apporre il contrassegno identificativo (targhino) e provvedere alla copertura assicurativa, era stato fissato per il 17 maggio ma così non è stato.
Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, dopo il comunicato del 10 aprile scorso, nel quale rassicurava che tutti coloro i quali si stavano prenotando per ottenere il c.d. targhino, lo avrebbero ottenuto entro il termine previsto e cioè entro 17 maggio, dopo qualche giorno e, precisamente, in data 17 aprile, con apposita circolare ha dovuto fare marcia indietro, spiegando che, a causa di criticità di natura tecnica, l’obbligo della copertura assicurativa era prorogato di ulteriori 60 giorni, stabilendo, pertanto, come nuovo termine entro il quale tutti i monopattini dovranno avere la copertura RCA, quello del 16 luglio 2026.
Per quanto attiene al rilascio del contrassegno, la prima cosa che consiglierei, per coloro i quali non hanno molta dimestichezza con il computer e non vogliono recarsi direttamente presso gli uffici UMC (uffici della motorizzazione civile) che lo rilasciano, è quella di rivolgersi agli studi di consulenza automobilistica.
Per quelli, invece, che vogliono provvedere autonomamente, occorre:
- – collegarsi con il portale www.ilporaledellautomobilista.it;
- – “servizi online”
- – “Monopattini contrassegno identificativo”(attraverso il quale sia le imprese che il cittadino può accedere);
Una volta che hanno avuto accesso alla piattaforma:
- – dovranno essere inseriti i dati richiesti;
- – occorrerà selezionare l’UMC o lo studio di consulenza che è stato scelto per il ritiro;
- – effettuare il pagamento con bollettino PagoPA che è stato generato dalla piattaforma;
- – provvedere a prenotarsi per il ritiro del contrassegno identificativo presso l’UMC o lo studio di consulenza.
Poiché il contrassegno identificativo non è associato al veicolo ma alla persona che ne ha richiesto il rilascio (per il minore lo richiederà colui che esercita la responsabilità genitoriale), in caso di vendita/rottamazione ecc…, per il contrassegno se ne dovrà richiedere la cancellazione sul portale, attraverso la procedura che, man mano, verrà indicata, dopo di ché dovrà essere rimosso e distrutto.

Foto tratta da internet
Ciò che, adesso, ritengo prioritario è far conoscere, le novità legislative introdotte cui devono attenersi tutti i conducenti. Ecco, pertanto, di seguito, una esaustiva elencazione di regole e obblighi da osservare per una corretta circolazione dei monopattini elettrici.
REQUISITI PER LA CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE DEL MONOPATTINO ELETTRICO
- – Età minima per la guida del monopattino elettrico: 14 anni;
- – Casco (conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080): obbligatorio per tutti i conducenti (minorenni e maggiorenni);
- – Contrassegno identificativo (targhino): obbligatorio dal 16 maggio 2026;
- – Assicurazione: obbligatoria dal 16 luglio 2026;
- – Non è richiesta la patente di guida;
- – Assenza di posto a sedere;
- – Motore elettrico: potenza non superiore a 0,50 km;
- – Obbligo segnalatore acustico;
- – Obbligo di dotare il monopattino degli indicatori di direzione e, in caso di mal funzionamento di tali dispositivi, segnalare la manovra con il braccio;
- – Obbligo del regolatore di velocità;
- – Obbligo della marcatura
- NORME DI COMPORTAMENTO PER LA GUIDA DEL MONOPATTINO ELETTRICO
- – Circolazione: consentita solo su strade urbane (con limite di velocità non superiore a 50Km/h) e piste ciclabili urbane;
- – Circolazione: Vietata fuori centro urbano e sui marciapiedi;
- – Circolazione vietata in senso contrario a quello di marcia (contromano);
- – Sosta: negli stalli per ciclomotori, Bici e Moto;
- – Parcheggio vietato sui marciapiedi fatta eccezione per quelli su cui è stata prevista la sosta;
- – Velocità: 20 km/h sulle strade e 6 Km/h nelle aree pedonali;
- – Obbligo, da mezz’ora dopo il tramonto e durante le ore notturne, e, di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità, di tenere accesi i dispositivi di segnalazione visivi; nel caso i monopattini fossero sprovvisti di tali dispositivi, ne è vietata la circolazione;
- – Obbligo, nelle ore serali e notturne, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità anche laddove è prevista l’illuminazione pubblica;
- – Obbligo di indossare, anche in ore diurne, giubbotto o bretelle, in caso di scarsa visibilità;
- – Divieto assoluto di farsi trainare;
- – Obbligo per tutti i conducenti, essendo i monopattini equiparati ai velocipedi e di conseguenza essendo veicoli a tutti gli effetti, di rispettare tutte le regole contenute nel C.d.S.;
- – Divieto di trasporto di altre persone e di animali;
- – Obbligo di reggere il manubrio, durante la guida, con entrambe le mani.
Ulteriori obblighi sono, altresì, previsti per:
1) Le ditte noleggiatrici dei monopattini avranno l’obbligo di acquisire, al termine del noleggio, la fotografia del monopattino per verificarne la posizione sulla strada. Inoltre dovranno far installare, sui monopattini, sistemi automatici che impediscano il loro funzionamento anche al di fuori del centro abitato.
2) I comuni dovranno, invece, con deliberazione della Giunta, provvedere a regolamentare la disciplina del servizio di noleggio dei monopattini, stabilendo, altresì, il numero massimo dei dispositivi da autorizzare, mentre, con apposita ordinanza, avranno il compito di individuare, aree idonee per la sosta dei monopattini elettrici.
Si invitano, pertanto, tutti gli utilizzatori dei monopattini elettrici ad adeguarsi alla normativa prevista il cui ultimo obbligo si concluderà, definitivamente, con la copertura assicurativa del 16 luglio 2026, al fine di garantire la propria e l’altrui sicurezza ed evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n.160/2019 e dal C.d.S. P.S. Deliberatamente ho evitato di scrivere delle violazioni e delle sanzioni di cui scriverò in seguito.















