E’ del 24 febbraio 2026 la pubblicazione del decreto legge che va a modificare l’art.192 del codice della strada e dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale.
Come molti sapranno, l’art.192 del C.d.S., comma 1, stabilisce che, coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Il successivo comma 2, parla, invece, dell’obbligo che hanno i conducenti quando vengono fermati sulla strada e cioè di esibire i documenti richiesti dai suddetti funzionari.
Il comma 3 del medesimo articolo parla delle ispezioni che possono essere eseguite sui veicoli e degli ordini che possono essere impartiti ai conducenti nel caso in cui, ad es. i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza oppure quando detti veicoli siano sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti.
Inoltre, il comma 4, del succitato articolo, dispone che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali.
Con il Decreto legge sopra citato, pubblicato in data 24 febbraio 2026, è stato modificato proprio tale articolo, introducendo il comma 7-bis che dispone testualmente:
7-bis: Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Oltre alla reclusione è prevista, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato.
Con il suddetto decreto legge, è stato modificato, altresì, l’art.382-bis del codice di procedura penale, introducendo, dopo il comma 1-bis, proprio per le modifiche apportate all’art.192 del C.d.S.il comma 1-ter il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (cioè lo stato di flagranza) si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.».
In conclusione, per tali modifiche, che sono entrate in vigore il 25 febbraio 2026, si raccomanda la massima osservanza delle norme sopra citate e il massimo rispetto verso i funzionari e gli Agenti che intimano l’alt sulle strade nella considerazione che l’eventuale fuga all’invito o all’ordine di fermarsi con pericolo per l’altrui incolumità, possono avere conseguenze di natura penale.














