Si dal Tar al Flyeye sul Monte Mufara

Respinta la Sospensiva contro l’Osservatorio Astronomico di Monte Mufara: La Decisione del Tar Sicilia
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia, sezione prima, presieduto dal giudice Salvatore Veneziano, ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste contro la costruzione di un osservatorio astronomico sul Monte Mufara, nel comune di Isnello, in provincia di Palermo.

Le associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia APS ETS, Club Alpino Italiano Sicilia APS ETS, WWF Sicilia Nord Occidentale ODV ETS e LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli ODV) hanno presentato il ricorso contro il via libera alla realizzazione dell’osservatorio, autorizzato dall’Ente Parco delle Madonie. Gli enti coinvolti nel progetto, tra cui la Sovisma Spa (Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie), l’Agenzia Spaziale Italiana, l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, erano i destinatari del ricorso.

Le associazioni hanno contestato la decisione dell’Ente Parco delle Madonie di esprimere parere favorevole alla costruzione dell’osservatorio, con relative opere accessorie come la costruzione di una strada di accesso, l’installazione di una linea elettrica di media tensione, una derivazione di linea in fibra ottica e una linea d’acqua da conduttura esistente.

Il Tar Sicilia ha esaminato la richiesta delle associazioni ambientaliste durante la camera di consiglio del 24 settembre 2024. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha partecipato alla discussione esclusivamente per ribadire l’immunità di giurisdizione ed esecuzione, in virtù della convenzione istitutiva firmata a Parigi nel 1975 e ratificata in Italia nel 1977.

Nell’ordinanza, il Tar ha evidenziato che il ricorso delle associazioni è stato presentato in ritardo rispetto ai termini previsti per l’impugnazione della determinazione SUAP del 23 maggio 2023, che approvava il progetto dell’osservatorio. Il Tribunale ha sottolineato che le ricorrenti erano già a conoscenza della decisione conclusiva e che la determinazione dell’Ente Parco, pur successiva alla chiusura della conferenza dei servizi, non ha riaperto i termini per l’impugnazione.

Inoltre, il TAR ha stabilito che la richiesta di sospensiva non ha alcun fondamento giuridico, in quanto la tardiva presentazione del ricorso impedisce un esame approfondito del merito della questione. Di conseguenza, l’istanza cautelare è stata respinta, escludendo la possibilità di valutare eventuali danni invocati dalle associazioni ricorrenti. Tuttavia, il Tribunale ha deciso di compensare le spese legali della fase cautelare.

La decisione del Tar Sicilia rappresenta un passo importante verso la realizzazione dell’osservatorio astronomico sul Monte Mufara, un progetto che coinvolge anche l’Agenzia Spaziale Italiana e l’ESA, e che mira a potenziare l’infrastruttura scientifica della regione.

Nonostante la resistenza delle associazioni ambientaliste, il progetto proseguirà, supportato dal via libera ufficiale delle autorità competenti. La sentenza del Tribunale sottolinea l’importanza del rispetto dei termini legali per l’impugnazione di decisioni amministrative e segna una battuta d’arresto per gli oppositori del progetto.
QUESTO UN ESTRATTO DELLA SENTENZA
Premesso che, con il ricorso in esame, le odierne istanti hanno impugnato sia il nulla osta reso dall’Ente Parco delle Madonie in data 9 maggio 2024 in relazione alla conferenza di servizi decisoria indetta dallo “SUAP MADONIE ASSOCIATO” per l’approvazione del progetto “Realizzazione Osservatorio Astronomico, costruzione di strada di accesso all’osservatorio, realizzazione e posa in opera di una linea di media tensione per alimentazione elettrica, derivazione di linea in fibra ottica da manufatto esistente, derivazione di linea d’acqua da linea esistente Foglio 8 part.lle 18-19-21”; sia, la determinazione n. 024/2023 del 23 maggio 2023 del “SUAP MADONIE ASSOCIATO”, di conclusione positiva della suddetta conferenza dei servizi;

Rilevato preliminarmente che, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, si è costituita l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) al solo fine di fare valere l’immunità di giurisdizione e di esecuzione in base all’art. 4 dell’allegato 1 della Convenzione istitutiva dell’ESA firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 giugno 1977, n. 358;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare – e a prescindere dagli ulteriori profili in rito eccepiti – la consistenza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione del SUAP del 23 maggio 2023 preclude l’esame del fumus boni iuris, in quanto:

  • le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale provvedimento conclusivo, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso (v. art. 20 l.r. n. 7/2019), quantomeno dall’invio degli atti di diffida (gli ultimi, in atti, di novembre 2023 e di gennaio 2024);
  • il (pure censurato) nulla osta reso espressamente dall’Ente Parco – ben oltre la chiusura della conferenza e l’adozione della determinazione conclusiva SUAP, a conferma/sanatoria dell’assenso implicitamente acquisito dal SUAP – non appare idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione (v. per l’inefficacia delle determinazioni tardive, l’art. 2, co. 8 bis, della l. n. 241/1990); con conseguente inammissibilità per carenza di interesse all’annullamento di tale inefficace atto, e non rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104 (conv. con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136);

Ritenuto, pertanto, che:

  • va respinta l’istanza cautelare, non residuando spazio per l’eventuale delibazione dei profili di danno nei quali parte ricorrente ha insistito ma che risultano per altro contestati e/o negati dalle parti resistenti;
  • avuto riguardo ai peculiari profili della controversia, le spese della presente fase cautelare possono, in atto, essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Cappellano Salvatore Veneziano

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