Il Comune di Cefalù è stato condannato a pagare 20mila euro all’Amap dai giudici della sezione civile del Tribunale di Palermo. La sentenza porta la data del 28 settembre 2018 ed è stata pubblicata il 10 ottobre. La vicenda è quella che ha visto il Comune di Cefalù chiamare in causa l’Amap di Palermo in quanto voleva accertata la propria qualità di socio di Amap e nello stesso tempo voleva l’annullamento della decisione adottata dal Cda dell’Amap il 4 marzo del 2016 e quelle adottate dall’assemblea dei soci il 31 marzo dello stesso anno.
La vicenda: Il Cda dell’Amap il 4 marzo del 2016 deliberò di prendere atto delle sottoscrizioni di capitale e dei versamenti effettuati dai comuni nuovi azionisti, autorizzando contestualmente il presidente a provvedere all’iscrizione delle modifiche dell’assetto sociale nel registro delle imprese e però, omise di indicare (tra i nuovi azionisti) il comune di Cefalù. Il 17 marzo restituì al comune – che lo rifiutò – l’assegno (dell’importo di € 100,00) utilizzato per pagare il prezzo e il sovrapprezzo delle azioni sottoscritte. Omise la convocazione del comune di Cefalù per l’assemblea dei soci del 31.03.16. Verso tutto questo il Comune di Cefalù ha fatto ricorso. L’amap, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso perché il comune di Cefalù non è divenuto socio di AMAP spa in quanto la delibera (11/06) con la quale fu autorizzata la sottoscrizione dell’aumento di capitale proviene dalla giunta e non dal consiglio comunale. Il comune, quindi, e per esso il competente organo consiliare, non ha comunque provveduto a deliberare l’affidamento definitivo del servizio idrico integrato (SII) ad AMAP spa per la durata di 30 anni. Tale affidamento è condizione per l’ingresso del comune nella compagine sociale.
Per i giudici la pretesa del comune di Cefalù è infondata in quanto è da condividere la tesi dell’Amap. Il comune di Cefalù, infatti, fino a ora (e a differenza degli altri comuni interessati stando alle allegazioni di AMAP), non ha deliberato né attraverso il consiglio comunale, né attraverso la giunta che, con la delibera intervenuta sul punto e sopra richiamata (n. 11/16), si è limitata a deliberare l’acquisto di 50 delle nuove azioni emesse da Amap (del valore nominale complessivo di € 2,00 ciascuna), riservandosi di proporre al consiglio comunale l’affidamento della gestione del servizio ad Amap spa in esito alla trasmissione da parte di quest’ultima dello schema della convenzione di gestione.
Per i giudici, quindi, l’ingresso del comune di Cefalù nel capitale di AMAP spa, in mancanza dell’affidamento definitivo della gestione del SII, sarebbe comunque incompatibile con lo statuto di AMAP spa. «Tale affidamento definitivo non è previsto neppure nella delibera di giunta 11/16 che autorizzava l’acquisto di 50 delle nuove azioni emesse da AMAP. Ne consegue che è irrilevante la questione relativa all’individuazione dell’organo assembleare competente (giunta o consiglio) a deliberare la sottoscrizione dell’aumento di capitale». Per questo i giudici «Alla luce degli argomenti svolti, la domanda volta a ottenere l’accertamento della qualità di socio in capo al comune attore va rigettata e, conseguentemente, quelle volte a contestare la validità delle delibere impugnate vanno dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva».
I giudici aggiungono: « Il comune di Cefalù va altresì condannato ex art. 91 cpc al pagamento delle spese liquidate ex DM 55/14 e succ. modifiche – considerati il valore indeterminato e la complessità alta della causa, l’assenza di fase istruttoria, lo svolgimento in due gradi del subprocedimento cautelare e la sostanziale reiterazione nella fase decisionale degli argomenti svolti nelle precedenti – in complessivi € 20.000,00 oltre accessori di legge, così ripartiti: € 11.214,00 per il giudizio di merito (con liquidazione ai massimi per le fasi di studio e introduttiva, esclusione della fase istruttoria, liquidazione ai valori medi per la fase decisionale); la differenza per i due gradi del subprocedimento cautelare». I giudici hanno rigettato la domanda di accertamento della qualità di socio di AMAP spa in capo al comune di Cefalù». Per questo il Comune è stato condannato al pagamento, in favore dell’Amap, delle spese nella misura di 20mila euro oltre al CPA, spese generali e IVA come per legge.