Con la sentenza. n. 1736/2021 del 23.07.21, la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Palermo, ha sancito un importantissimo principio di diritto in materia di risarcimento danni derivanti da fauna selvatica, in particolar modo da cinghiali.
Nella causa tra l’Ente Parco delle Madonie ed una Azienda Agricola proprietaria di un meleto insistente all’interno del territorio del parco medesimo, la Corte ha in fatti riformato la precedente decisione, resa dal Tribunale di Termini Imerese, nella quale – ai fini della liquidazione del danno – non veniva tenuto in adeguato conto il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Il Giudice d’Appello ha quindi stabilito che, nel caso specifico, il titolare dell’Azienda Agricola non avesse posto in essere tutte quelle cautele necessarie ad evitare l’evento dannoso ed infatti, come poi ï¿œ risultato dalla CTU, mancavano totalmente le recinsioni e tutte quelle barriere fisiche che sicuramente “avrebbero scoraggiato le incursioni dei cinghiali”. Ed ancora si legge nella sentenza, che fosse onere dell’azienda stesse, il “porre in essere tutte quelle precauzioni atte a prevenire l’invasione del proprio fondo da quegli animali e conseguentemente ad evitare il rischio di subire il danneggiamento delle colture ivi esistenti”.
L’avvocato Roberto Sansone di Campobianco, procuratore del Parco delle Madonie in quel processo commenta: “i cinghiali in Sicilia si moltiplicano a dismisura a causa del fatto che manchi in questa regione il loro predatore naturale. Non è possibile invocare a propria discolpa – in presenza di un fenomeno così noto e ricorrente – l’ignoranza circa la presenza di questi animali nelle Madonie, infatti la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato la grave negligenza in cui ï¿œ incorsa parte appellata nella mancata predisposizione di adeguati e consoni dispositivi di recinsione e contenimento, imponendo ad essa l’attribizione dell’80% della responsabilità del danno accertato”.