Cephaledium: ridotta la squalifica a Clemente. La sentenza

Parzialmente accolto il ricorso della Cephaledium e ridotte da sette a quatto le giornate di squalifica per il capitano Clemente.
Il ricorso era stato presentato dalla A.S.D. CEPHALEDIUM  Avverso inibizione fino al 05.12.2019 a carico del sig. Barranco Giuseppe; squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Clemente Pietro
ed avverso ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Cephaledium.
I fatti in occasione del Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Cephaledium – Don Carlo Misilmeri del 03.11.2019.

Leggiamo nel comunicato della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

“Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. Cephaledium, per il tramite del proprio difensore
di fiducia, impugna le decisioni assunte a suo carico dal GST chiedendo l’annullamento
delle sanzioni a carico dei tesserati e della società o, in subordine, una loro
rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda
la sanzione inflitta al calciatore Clemente Pietro questi nel corso di una ripresa di gioco,
repentinamente interrotta dal DDG, voltando le spalle a quest’ultimo “…si lamentava…” di
detta decisione ritenendola ingiusta.
E’ a questo punto che l’arbitro, pur trovandosi distante 15/20 metri estraeva
“inspiegabilmente” il cartellino rosso espellendo il Clemente Pietro.
Tornato sui suoi passi per fare riprendere il gioco l’arbitro veniva raggiunto da alcuni
calciatori della Cephaledium tra cui il Clemente Pietro il quale toccava il braccio del DDG
solo per richiamarne la sua attenzione al fine di ottenere delle spiegazioni in ordine al
provvedimento disciplinare appena assunto a suo carico, senza assumere comportamenti
oltraggiosi e/o irriguardosi.
Il tutto sarebbe stato ripreso attraverso un dispositivo di cui se ne chiede l’ammissione” …

Non ammessa la prova Tv, utilizzabile solo in caso di scambio di persona.

Ed ecco cosa scrivono i direttori di gara:
“Nel merito letti il referto di gara e il relativo supplemento redatto dagli ufficiali di gara, che
ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 19’
del 2^ t. è stato espulso il sig. Clemente Pietro, per avere pronunciato una frase
dall’evidente tenore offensivo all’indirizzo del DDG. Dopo la notifica dell’espulsione il
predetto calciatore afferrava per un braccio l’arbitro proferendogli ancora una volta frasi
dall’evidente tenore offensivo” …  .

Per la Corte quindi:  “Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal calciatore sig. Clemente Pietro nei
confronti del DDG è senza dubbio ascrivibile ad una condotta gravemente irriguardosa
che si concretizza in un contatto fisico (circostanza peraltro ammessa, seppur in forma
riduttiva, dallo stesso reclamante) che si ritiene equo sanzionare nel minimo edittale di
quattro giornate , ai sensi del comma 1 lett. b) dell’art. 36 del CGS
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame
ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Clemente Pietro
confermando nel resto l’impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in
parte infondato.
Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia non versato.

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