E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche
fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale;
sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso.
Non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
COVID.19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni, a partire DAL 17 AGOSTO E FINO AL 7 SETTEMBRE 2020 :
a) fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratori anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, Vie) ove per le caratteristiche
fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all’aperto e al chiuso.2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
Art 2
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
IL TESTO COMPLETO:
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della
salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo economico;
EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche
fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e
comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.