Come sicuramente i lettori sapranno, con la Legge 23.12.2014 n° 190, la c.d. legge di stabilità, pubblicata il 29.12.2014, sono state introdotte alcune novità per i veicoli, la prima delle quali riguarda le auto e le moto di interesse storico.
A partire dal 1° gennaio di quest’anno, perché un’auto o una moto possano considerarsi storica dovrà aver compiuto almeno il trentesimo anno di età. In caso contrario, dal punto di vista fiscale, sarà considerata al pari di una nuova auto o moto comprata oggi.
La legge appena approvata, infatti, al comma 666, lettera b), ha previsto che: “i commi 2 e 3, dell’Articolo 63, della Legge 21 Novembre 2000 n. 342, sono abrogati.”
Sembrerebbero soltanto due righe senza eccessiva importanza ma andiamo a vedere meglio cosa prevedevano questi due commi.
– Il comma 1 prevedeva l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche dei veicoli e dei motoveicoli, a decorrere dal 30° anno dalla loro costruzione.
– Il 2° comma del medesimo articolo, invece, ed è quello che più ci interessa, prevedeva che tale esenzione era, altresì, estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine era ridotto a venti anni.
Ciò stava a significare che l’esenzione delle tasse non solo era prevista per i veicoli che avevano 30 anni di età ma anche per quelli di venti anni. Lo stesso comma, inoltre, precisava quali erano i veicoli che dovevano essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
In virtù di quanto era previsto in questo comma, tali veicoli, pertanto, di particolare interesse storico, che andavano dai 20 ai 30 anni e che erano inseriti in un elenco, aggiornato annualmente, predisposto dall’ASI (per le auto) e per i motoveicoli anche dalla FMI, godevano di particolari agevolazioni fiscali di cui, con l’abrogazione di tale comma, non potranno più godere e di conseguenza niente più riduzione per bollo e IPT.
Dei benefici potranno continuare ad avvalersi, invece, solo i veicoli che avranno almeno trent’anni.
Cosa succederà adesso considerato che molti cittadini continuavano a conservare in buono stato e a fare la dovuta manutenzione a questi veicoli soltanto perché godevano delle riduzioni di cui sopra? Sicuramente a farne le spese potrebbero essere i meccanici, i carrozzieri, i ricambisti e i distributori di benzina, sui quali potrebbero aumentare le conseguenze della crisi. A questi certamente dovrà aggiungersi il turismo indotto dai raduni di auto storiche che verrebbe a diminuire in maniera considerevole incidendo su una situazione di crisi occupazionale ed economica non indifferente.
Non dimentichiamo, inoltre, che tale novità andrà ad incidere anche sulle agevolazioni delle assicurazioni le quali, comunque, qualora le compagnie di assicurazione lo volessero, potrebbero continuare ad essere fatte, nonostante l’attuale normativa.
Infatti, l’eventuale agevolazione praticata dalla compagnia di assicurazione potrebbe essere una scelta del tutto autonoma, un accordo che le compagnie potrebbero fare con quei proprietari detentori di tali veicoli. Penso, infatti che se una compagnia decidesse di concordare una riduzione sul costo dell’assicurazione per i veicoli che vanno dai 20 ai 30 anni, nessuno potrebbe obiettare in merito.
Altra importante novità presente in questa c.d. Legge di stabilità è quella contenuta nel Comma 232.
Infatti in detto comma è stato stabilito che: a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale e’ vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento “Euro 0”. Lo stesso comma chiarisce, inoltre, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe provveduto a disciplinare, con uno o più decreti, i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari”.
Ne consegue, pertanto che i proprietari di tali veicoli avranno tempo sino al mese di dicembre del 2018 per sostituirli e/o disfarsene.
Per quanti comunque detenessero, da diversi anni, un veicolo e volessero conoscere a quale classe ambientale appartenga, sarà sufficiente consultare “Il Portale dell’automobilista” collegandosi al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home o magari recarsi presso un qualsiasi Ufficio di polizia per ricevere, compatibilmente con gli impegni istituzionali, le informazioni di cui necessitano.
Per quest’ultima novità, comunque, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere 1082, del 16/01/2015, avrebbe precisato, come pubblicato dall’amico e collega Mario Serio sul suo Blog, http://polizialocale-mase.blogspot.it/ che, da tale divieto, sembrerebbero escluse le autocaravan. Vedremo più in là, al termine di questi 4 anni, se tale eventuale proposito verrà confermato o se anche per questo tipo di veicolo vi saranno ulteriori novità.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.