Cade sulla scalinata del Duomo e chiede 225 mila euro

Cade sulla scalinata della Cattedrale si fa male e chiede 225mila euro di danni alla Diocesi e al Comune di Cefalù. In primo grado il giudice aveva condannato la diocesi al pagamento dei danni. Per la Corte d’appello di Palermo, invece, nessuno dei due ha responsabilità sulla gradinata del duomo normanno in quanto appartiene alla Parrocchia della Cattedrale. Per questo ha condannato l’uomo a pagare le spese di lite.

Tutto comincia il 16 aprile del 2004 quando un uomo, S.B., cade a terra mentre scende la scalinata del Duomo normanno. Attribuisce la colpa per la sua caduta alla rottura, non segnalata, dello spigolo del penultimo gradino. Per questo chiama in causa il Comune e la Diocesi e chiede un risarcimento danni di 225.688 euro. Il giudice di primo grado istruisce la causa e alla fine condanna la Diocesi, in persona del vescovo pro tempore, a corrispondere al signore 37.673 euro quale risarcimento danno, 27.620 euro quale rimborso delle spese mediche sostenute e 10.658 euro a titolo di danno emergente. Rigetta le domande proposte nei confronti del Comune e condanna la Diocesi anche al pagamento in favore dello sfortunato signore delle spese di lite per 15.393 euro.

La Diocesi si appella. A difenderla gli avvocati Diego Ziino, Angelo Cacciatore e Rosario Culotta. A difendere il Comune di Cefalù è l’avvocato Giovanni Condello. Alla fine, nella sua sentenza, la Corte d’Appello dichiara che la scalinata del Duomo non appartiene né alla Diocesi di Cefalù, nella persona del Vescovo, né al Comune di Cefalù, nella persona del Sindaco. Appartiene, invece, alla Parrocchia della Cattedrale di Cefalù. La Cattedrale, infatti, secondo la Corte è un ente ecclesiastico autonomo (parrocchia). La Corte, inoltre, fa proprie le considerazioni dell’avvocato Condello secondo il quale il Comune non è responsabile perché la scala su cui si è verificato il sinistro non ricade nella proprietà comunale. Per i giudici è anche da escludere che per la riparazione di uno spigolo di uno dei primi gradini della scala ci fosse stato bisogno di un’ordinanza sindacale. I giudici nella loro sentenza, infatti, fanno notare che la scala è larga ed escludono che fosse necessario transitare necessariamente dal punto dove lo scalino era rotto. «E’ infondata- scrivono ancora i giudici – l’ultima deduzione sul punto esposta dall’appellante ovvero che l’obbligo del Comune deriverebbe dall’uso pubblico dell’area. La giurisprudenza richiamata a sostegno di suddetta tesi afferisce infatti a tutt’altra situazione, ovvero all’suo di strade private per pubblico transito, mentre nella fattispecie la scala è esclusivamente si accesso al Duomo». L’uomo viene per questo condannato al pagamento delle spese di lite delle controparti ivi compresa la compagnia di assicurazione chiamata in garanzia. l’uomo dovrà anche pagare le spese di lite del primo grado.

 

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