Vaccini, circolare congiunta Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute. Tutte le istruzioni per il nuovo anno scolastico

Roma, nello stesso giorno in cui la Codacons ha annunciato di voler fare ricorso al Tar del Lazio contro la Legge Lorenzin, il Miur e il Ministero della Salute hanno inviato una circolare congiunta con indicazioni specifiche in materia di prevenzione vaccinale per l’anno scolastico 2017/18.

Come si legge nel comunicato, la nota diffusa dai due dicasteri ha lo scopo “di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali” e al contempo di “favorire un positivo rapporto scuola-famiglia” nell’attuazione delle nuove normative in materia di vaccini.

A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, la circolare mira ad eliminare ogni dubbio sulle modalità di vaccinazioni delle migliaia di studenti che si apprestano a tornare nelle aule degli istituti nazionali.

Essa infatti offre chiare istruzioni ai genitori riguardo: la documentazione da presentare agli istituti, inclusi alcuni chiarimenti sulla modalità di richiesta di appuntamento per i vaccini alla propria ASL; le scadenze previste per legge e infine l’accesso a scuola.

La documentazione da presentare e l’autocertificazione

Mamme e Papà di tutt’Italia dovranno presentare agli istituti: la “documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età”; i documenti che confermino “l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale”; l’idonea certificazione sanitaria “comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni”, ed infine una copia della richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, “con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate”.

Proprio per agevolare ulteriormente le famiglie nell’attuazione di tali misure, sarà possibile presentare la richiesta di vaccinazione: telefonicamente “purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato”, con una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata di una delle ASL della regione di appartenenza o, in ultima istanza, con una normale raccomandata con avviso di ricevimento.

Niente paura per chi non dovesse riuscire ad adempiere agli obblighi vaccinali in tempo: se provvisti della prenotazione, solo per il futuro anno scolastico, si potrà “autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate”.

Scadenze e termini per presentare la documentazione

Le scadenze per la presentazione della documentazione variano a seconda della tipologia della struttura scolastica d’appartenenza dell’alunno.

Le famiglie con figli che frequentano l’infanzia o scuole dell’infanzia, incluse anche quelle private non paritarie, dovranno fornire ogni documento entro l’11 settembre 2017.

Tenendo conto che “la presentazione della documentazione è requisito di accesso” agli istituti, “non potranno accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non l’abbiano presentata entro i termini”.

In caso di autocertificazione, le vaccinazioni e la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 marzo 2018.

In ogni caso il minore avrà accesso al servizio scolastico, fermo restando che entro la scadenza dovrà far pervenire alla scuola la documentazione idonea; se non la presenterà entro i termini, verrà allontanato dagli istituti anche se “rimarrà iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.”

Per coloro i quali invece hanno figli iscritti alla scuola del I e II grado o nei centri di formazione professionale regionale, tutte le certificazioni andranno presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2017 o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione.

La documentazione non costituisce in ogni caso requisito di accesso alla scuola e la sua mancata presentazione, entro i termini di legge, verrà segnalata dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale, entro 10 giorni, direttamente all’ASL territorialmente competente, che procederà al recupero dell’inadempimento.

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