Sicuramente molti di voi ricorderanno i gravi casi di cronaca in cui si parlava del fatto che un bambino era stato “dimenticato” dentro l’automobile dal genitore, magari sotto il sole e che tale dimenticanza, aveva poi determinato la morte del bambino.
Proprio per evitare il ripetersi di casi simili, l’obbligo del seggiolino “salva-bambino” con il sistema di allarme è, finalmente, diventato legge. Infatti sulla gazzetta ufficiale n. 238 del 12-10-2018 è stata pubblicata la Legge 1 ottobre 2018 n.117 che ha introdotto l’obbligo di installazione dei dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Nella legge appena approvata che ha, tra l’altro, modificato l’art.172 del Codice della Strada avente per titolo: “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini” viene stabilito, infatti, un apposito obbligo, per i conducenti dei veicoli delle categorie L6e, M1, N1, N2 e N3; sia che siano stati immatricolati in Italia che immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia.
Quando viene trasportato un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, il conducente ha l’obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme al fine di evitare l’abbandono del bambino.
In parole povere, ogni seggiolino dovrà essere dotato di un sistema di allarme per avvisare il genitore della presenza del bambino sul veicolo a motore spento.
Le caratteristiche tecno-costruttive e funzionali, come è scritto nella legge, saranno definite con un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge e, pertanto, entro il mese di dicembre 2018.
Personalmente sono dell’avviso che tali dispositivi, per essere validi, dovranno essere conformi a quanto verrà stabilito nel decreto.
Questo obbligo si applicherà decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e, comunque, a decorrere dal 1° luglio 2019.
Vediamo, adesso, di spiegare meglio chi sono i destinatari che dovranno rispettare quanto è stabilito nella legge. Come abbiamo scritto sopra, l’obbligo interesserà i conducenti delle seguenti categorie internazionali di veicoli:
– categoria L6e: cioè i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg e la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³;
– categoria M1: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria N1, N2 e N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi, rispettivamente, massa massima sino a 3,5t, a 12t e superiori a 12t.
Coloro i quali non rispetteranno gli obblighi di utilizzo dei dispositivi d’allarme per proteggere i bambini dall’abbandono nelle vetture incorreranno in una sanzione che va da €81 a € 326 euro.
“La sopracitata sanzione amministrativa verrà applicata non solo a coloro che non fanno uso di dispositivi di ritenuta ( che trasportano i bambini senza “seggiolino”) ma anche a coloro che, pur essendo provvisti di idonei dispositivi di ritenuta (seggiolini), non dispongono del prescritto sistema di allarme”.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Il comma 10, dell’articolo in esame, così come modificato dalla presente legge, prevede un ulteriore inasprimento della sanzione, stabilendo che: “…quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi…”
Nella legge, inoltre, al fine di venire incontro e agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli, è stabilito che, con appositi provvedimenti legislativi, potranno essere previste delle agevolazioni fiscali limitate nel tempo e dovranno essere svolte delle campagne pubblicitarie circa l’obbligo e la corretta modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini.
Personalmente ritengo che sia stata fatta una buona legge, sicuramente migliorabile, ma che è importante per la vita dei bambini e, pertanto, vorrei dare un suggerimento soprattutto ai genitori destinatari dell’obbligo previsto dalla presente legge, per l’installazione del dispositivo: ma perché attendere sino al mese di luglio 2019? Se potete, installatelo subito; la vita di vostro figlio è, sicuramente, molto più importante di qualunque altra cosa.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I