Entra in vigore da oggi, 11 maggio, l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Campofelice di Roccella ha aderito al progetto “Plastic free”. È quanto ricorda il Sindaco Michela Taravella, nell’evidenziare scopi, obblighi e corrette abitudini per cittadini e attività commerciali.
L’ordinanza, la n. 46 dell’8 maggio 2019, adottata dopo una attenta concertazione con gli esercenti commerciali dei luoghi interessati, in prima battuta, dal provvedimento, ha l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica che gravi danni, negli anni, ha prodotto all’ecosistema.
Col provvedimento, l’Amministrazione comunale si impegna a rendere Campofelice di Roccella “Comune plastic free”, ovvero libero dalla plastica.
L’ordinanza riguarderà, in via sperimentale, solo la zona costiera, interessando il lungomare, le attività e le zone prospicienti l’area marittima, ricadenti sul territorio comunale di Campofelice di Roccella ovvero la fascia territoriale compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, come da planimetria allegata alla stessa.
Area di se’molto ampia e maggiormente interessata dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in plastica.
Ciò, allo scopo di introdurre progressivamente misure recanti il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, da estendere a tutto il territorio.
“Con tale ordinanza” , continua il Sindaco “oltre a garantire il massimo rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino, gravemente danneggiato dall’uso abnorme di plastica, si intende ridurre ulteriormente la produzione dei rifiuti; renderne più economico lo smaltimento, aumentando la quota destinata verso forme di conferimento differenziate e meno costose; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, quali le bioplastiche.”
A partire dall’11 maggio 2019 – ordina il provvedimento – è posto il divieto di utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile.
Tale divieto è rivolto, in prima applicazione, agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto, agli operatori del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa sia in forma itinerante, incluse le attività di catering del settore alimentare e agli esercenti delle attività balneari, quali lidi e circoli nautici, nonché ai fruitori della spiaggia, residenti e visitatori occasionali della zona interessata dalla ordinanza;
L’utilizzo di scorte dei suddetti materiali non biodegradabili e non compostabili è consentito entro e non oltre il 30 giugno 2019, purché avvenga all’interno della struttura, previo avviso al gestore del servizio di igiene urbana comunale che ne curerà il corretto riciclo e smaltimento.
In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € (venticinque/00) a 500 € (cinquecento/00), come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
In occasione di feste pubbliche e sagre, i commercianti, i privati, le associazione, i comitati, gli enti, potranno distribuire al pubblico esclusivamente materiale monouso del tipo biodegradabile e/o compostabile.