Sicurezza ferroviaria e prevenzione incendi a Cefalù

Sicurezza ferroviaria e prevenzione incendi: a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria […]

Sicurezza ferroviaria e prevenzione incendi: a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Cefalù, ciascuno per la particella catastale di propria competenza viene ordinato di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.
Ecco alcuni dettagli dell’ordinanza (QUI IL TESTO)
CONSIDERATI i rischi di:
– possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
– pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora
proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;
RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Cefalù (PA), ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;
RENDE NOTO
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del codice penale.
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

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