Un veicolo che è già immatricolato e che per ragioni varie si trova presso un’officina meccanica, (un concessionario, un rivenditore di auto usate ecc…) può circolare con la “Targa Prova”?
E’ questa la domanda che mi é stata posta qualche giorno addietro dal titolare di un’officina di riparazione al quale un cliente aveva lasciato la propria autovettura senza che però fosse provvista del certificato di assicurazione e della revisione.
Sino a qualche tempo fa, in verità, abbiamo visto che circolavano autoveicoli che, nella parte posteriore, al di sopra della loro targa (e quindi già immatricolati) avevano la c.d. “Targa Prova” che credo tutti onoscano.
Adesso sembrerebbe che, dopo anni di attesa, sia stato messo un punto fermo sull’utilizzo della Targa prova, chiarendo che questa si può usare solo per permettere la circolazione dei veicoli che devono essere ancora immatricolati.
Tale chiarimento è venuto dal Ministero dell’Interno con un parere reso nel mese di marzo dell’anno in corso.
Con questo parere il suddetto Ministero si è uniformato a quanto, precedentemente, aveva stabilito, con una sentenza (n.26074/2013), la Suprema Corte di Cassazione la quale aveva affermato che: “…un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova…”. Inoltre nella stessa sentenza era stato precisato che, anche il veicolo che circola con la Targa prova, deve essere in regola con la revisione e deve soddisfare i requisiti previsti dalle norme del C.d.S.
Il Ministero dell’Interno, pertanto, nel condividere il principio stabilito dalla Suprema Corte, ha voluto ulteriormente, chiarire che la circolazione di prova può avvenire con veicoli non ancora immatricolati e quindi ancora privi di carta di circolazione e che un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione non può circolare anche se espone temporaneamente la targa prova. Del resto dopo quella del 2013, sempre la medesima Corte di Cassazione, con sentenza n.16310, del 2016, aveva riaffermato che: “…la circolazione in prova può avvenire, per le specifiche finalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 474/2001, individualmente autorizzati, con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione, andando in deroga a quanto stabilito dal C.d.S. (artt. 93, 110 e 114)….”
Tale principio, qualche mese prima, era stato, peraltro, sancito anche dal Tribunale di Vicenza il quale aveva stabilito che: “…Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova…”.
Da quanto sopra esposto, ne discende, pertanto, che:
– se un veicolo deve essere ancora immatricolato, potrà, legittimamente, circolare con la Targa Prova;
– di contro, se è già stato immatricolato, non potrà utilizzare la Targa Prova che, secondo il Ministero, non potrà sopperire né alla mancata revisione né all’assenza della copertura assicurativa.
In definitiva, da quanto stabilito dalla Cassazione e ribadito dal Ministero dell’Interno, si può ben sostenere che in tutti i casi di circolazione, di un veicolo già immatricolato e che espone la Targa Prova, questo dovrà essere in regola sia con la copertura assicurativa che con la revisione periodica ecc… e, di conseguenza, in mancanza, potrà incorrere in tutte le violazioni previste e sanzionate dal C.d.S. (Attenzione! ciò vale anche per un veicolo in sosta, c.d. circolazione statica).
In ultimo é opportuno far rilevare, a seguito di tale importante parere ministeriale e dalle decisioni giurisprudenziali, le conseguenze cui può incorrere il conducente in caso di accertamento di tali violazioni (su tutte quelle relative all’art.80, per omessa revisione e dell’art.193, per essere sprovvisto della copertura assicurativa) ma, soprattutto, delle conseguenze che ne possono derivare in caso di incidente stradale.
Comunque, per le divergenze che si sono venute a creare in merito all’esatto utilizzo della targa prova, tra il Ministero dei Trasporti e quello dell’Interno, si attende adesso un chiarimento da parte del Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione delle norme.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.