Come si vota per il Parlamento europeo. Informazioni utili dal Ministero dell’Interno

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.
Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune che avranno compiuto il 18° anno di età.
Inoltre possono esercitare il diritto di voto in Italia i cittadini di altro Paese dell’Unione europea residenti in Italia che hanno già presentato apposita domanda al comune di residenza, per votare esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Come si vota
Gli elettori devono recarsi a votare in possesso di documento di identità valido e tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature sulla tessera, la stessa può essere richiesta anche nei giorni di votazione presso l’ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali.
È possibile votare una sola lista, e non è ammesso il voto disgiunto. L’elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche senza indicare candidati.
Le preferenze
L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino a un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa).
Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di:
• identità di cognome fra i candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;
• candidato con due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio.
Le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione e i simboli dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono consultabili online, come anche i fac-simile delle schede elettorali. FONTE MINISTERO DELL’INTERNO

Lascia un commento

Cambia impostazioni privacy