Nel quadro delle iniziative volte alla tutela del patrimonio ambientale e alla prevenzione del rischio incendi, il Sindaco del Comune di Cefalù, Daniele Tumminello, ha emanato l’Ordinanza n. 19 del 2025, recante disposizioni stringenti in materia di combustione all’aperto e condotte potenzialmente pericolose, valide su tutto il territorio comunale dal 15 maggio al 31 ottobre 2025.
IL SINDACO DISPONE
Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2025, in prossimità di boschi,
terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è
fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in
seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci,
potature e ripuliture) divieto assoluto di:
a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o
cespugliati;
b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per
tagliare metalli;
c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere
ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle
appositamente individuate;
f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o
usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
ORDINA
È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2025.
Solo dal 15 Maggio al 14 Giugno 2025, previa comunicazione al Distaccamento Forestale
competente per territorio (Lascari), è consentita la combustione di materiale agricolo o
forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate
e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore
8,00;
– dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato
fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
– possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità
giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
è comunque sempre vietata l’accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o
presenza di vento.
Entro il termine del 15 giugno 2025, tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo,
godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, dovranno provvedere al taglio
delle siepi vive, alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione
secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade e/o stradelle private o realizzare lungo tutti i
confini del fondo una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri lineari 10, con
esclusione delle zone di pertinenza degli Enti pubblici proprietari delle strade che si dovranno
fare carico della pulitura delle aree di competenza.
I proprietari dei fondi dovranno, altresì, provvedere alla potatura degli alberi ricadenti nel
terreno di loro pertinenza, per impedire che i rami si riversino sulla pubblica strada arrecando
nocumento alla sicurezza della circolazione e alla incolumità pubblica.
Detti proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a
persone o cose.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle
scarpate, dai cigli delle strade e dalla fascia parafuoco e depositati, all’interno della proprietà
ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 (venti) da dette aree.
È fatto obbligo del mantenimento delle condizioni tali da non accrescere il pericolo di
incendi.















