Come ormai è per me consuetudine, all’inizio dell’anno in corso, sono solito pubblicare un articolo riguardante la revisione periodica dei veicoli, rendendo partecipi i giovani conducenti del fatto che i veicoli ed i rimorchi, ai sensi dell’art.80, del C.d.S., devono essere sottoposti a revisione, sia per la sicurezza della circolazione sia per combattere l’inquinamento atmosferico.
La revisione, principalmente, è effettuata dagli Uffici Provinciali delD.T.T. (ex motorizzazione o ex M.C.T.C) ma, anche, da quelle imprese, esercenti l’attività di autoriparazione (ad es. meccanici, carrozzieri, elettrauto ecc…), anche con carattere strumentale o accessorio, cui è stata concessa, con apposito decreto, la concessione quinquennale e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali, delle attrezzature e dei locali idonei ed il cui titolare o, in sua vece, il responsabile tecnico, deve essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal regolamento del C.d.S.
La revisione, a seconda dei veicoli, può essere: quadriennale, biennale edannuale.
Cominciamo, allora, a vedere quelli che, per la loro potenziale pericolosità, devono essere sottoposti a revisione annuale:
– gli autobus (con più di 9 posti compreso il conducente);
– i filobus;
– le autocaravan e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.;
– le autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;
– i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
– i carrelli appendice;
– gli autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi);
– le autoambulanze ed i veicoli atipici.
In questo caso la revisione dovrà essere effettuata nell’anno successivo a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Vediamo adesso quali sono le categorie di veicoli la cui revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione (cioè entro il mese di rilascio della carta di circolazione) e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione (improrogabilmente entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione):
– autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.;
– quadricicli a motore, autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato;
– le autocaravan (aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t),motoveicoli e ciclomotori a 2 e 3 ruote;
– quadricicli leggeri.
Per quanto attiene, invece, ai motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, il Decreto 17/12/2009, ha previsto che la revisione venga effettuata ogni due anni (cioè biennale).
Tale revisione, tuttavia, qualora riguardi un veicolo costruito prima del 1° gennaio 1960 potrà essere effettuata, esclusivamente, dagli uffici della ex M.C.T.C.
E’ opportuno, inoltre, ricordare che dopo la scadenza della revisione, anche se è stata prenotata, non è più consentita la circolazione. Fanno eccezione i soli veicoli sottoposti a revisione annuale i quali potranno continuare a circolare, anche dopo la scadenza e sino alla data di prenotazione, ma solo ed a condizione che, questa (la prenotazione) sia avvenuta entro la scadenza.
Laddove la revisione sia stata omessa, l’articolo 80 del C.d.S., prevede l’applicazione della sanzione che va da € 169,00 a € 679,00 raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, con conseguentesospensione della circolazione del veicolo.
Sul documento di circolazione, ad opera dell’organo accertatore, verrà annotato che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all’effettuazione della visita di revisione, mentre il conducente verrà autorizzato a condurre il veicolo nel luogo ove verrà custodito.
Da quel momento, pertanto, detto veicolo potrà circolare solo ed esclusivamente per recarsi presso un centro revisioni ovvero presso il competente UMC per effettuare la visita di revisione. Infatti, qualora il veicolo sospeso dalla circolazione venisse sorpreso a circolare verrebbe applicata la sanzione cha va da € 1.957,00 a € 7.829,00 con l’ulteriore applicazione della sanzione accessoria del Fermo Amministrativo per 90 giorni.
Dovranno prestare molta attenzione, inoltre, coloro che viaggiano in autostrada: infatti l’omessa revisione del veicolo, circolante sull’autostrada, comporterà, oltre alla sanzione di € 169,00 il Fermo Amministrativo del veicolo, che verrà restituito dopo la prenotazione della revisione, e il ritiro della carta di circolazione.
Qualora, infine, si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione, in attesa dell’esito della revisione, si incorrerà nella sanzione di € 1.941,00 più la sanzione accessoria del Fermo Amministrativo per 90 giorni e, in caso di reiterazione, nella confisca del veicolo.
Un’ultima annotazione: da quest’anno, per combattere le revisioni fasulle, all’interno del centro revisione vi sarà un nuovo sistema video capace di registrare e dimostrare il lavoro eseguito sul veicolo da parte dell’addetto al controllo; in pratica la revisione sarà videosorvegliata.
Anche i Tutor e gli Autovelox permetteranno di controllare se il veicolo è stato revisionato e in caso di omessa revisione il veicolo potrebbe essere immediatamente sanzionato.
Tali accertamenti, tra l’altro, riguarderanno anche l’assicurazione del veicolo, sanzionato magari per divieto di sosta; infatti i nuovi collegamenti con l’ANIA permetteranno, al momento dell’inserimento dei dati del veicolo, per eseguire la procedura di verbalizzazione, di sapere, immediatamente, se il veicolo risulta assicurato o meno. Anche in questo caso l’organo di polizia procederà all’accertamento di tale violazione e ad elevare verbale a carico del proprietario del veicolo.
N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.