Omicidio Nautico e Lesioni personali nautiche. Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

(Roberto Brocato) Se ben ricordate, nel 2016, il legislatore introdusse il reato, da più parti richiesto, dell’omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali. Se qualcuno conserva ancora o ha letto l’articolo che avevo scritto in proposito, certamente ricorderà anche alcune mie critiche, mosse a quella normativa, che derivavano dal fatto che, a causa della fiducia posta dal governo, il testo era stato approvato così come era stato trascritto, senza che vi fosse stata alcuna discussione in parlamento.

Una di queste, ad es., riguardava l’impianto sanzionatorio, in quanto vi era una sproporzione della pena; qualche altra riguardava l’equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della strada. La legge n.41, del 23 marzo 2016 infatti, che, inizialmente, doveva punire, prevalentemente, la pirateria della strada e la guida in stato di ebbrezza (da alcool o droghe), assimilava condotte che potevano essere poste in essere per semplice distrazione a quelle di chi si mette alla guida consapevolmente pur essendo ubriaco o con la mente annebbiata dalla droga.

Ricordo che alcuni colleghi mi mossero, all’epoca, delle critiche per quanto avevo scritto, poiché, secondo loro, non avrei dovuto esternare, dato il mio ruolo di comandante della polizia municipale, quelle che ritenevo fossero delle gravi criticità all’interno della legge ma, gli stessi si ravvidero, allorché intervenne la Giunta dell’Unione delle Camere Penali che, quasi a condividere e fare proprie le mie critiche, constatò un eccessivo inasprimento delle pene, non conforme al principio di proporzionalità tra illeciti e sanzioni e definendo quella legge un “arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico- criminale”.

Ma veniamo alle novità appena pubblicate sulla G.U.R.I. del 10/10/2023, contenute nella legge 26 settembre 2023, n.138 con la quale è stato introdotto il nuovo reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche che entrerà in vigore tra pochi giorni e precisamente dal prossimo 25 ottobre 2023. Per tali reati, come avrete modo di vedere, sono state apportate modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale con conseguenti risvolti sul codice della strada.
In questo articolo, per le troppe novità della legge e non creare eccessiva confusione nel lettore, mi limiterò a parlare dell’omicidio nautico equiparato a quello stradale, mentre delle lesioni personali gravi e gravissime, dovute alla circolazione dei veicoli e dei natanti ne parlerò, dettagliatamente, nel prossimo articolo.

Entriamo, quindi, nello specifico di tali modifiche, tentando di riassumere, per quanto possibile, le novità introdotte. Rispetto al precedente testo sull’omicidio stradale legato alla circolazione dei veicoli, la novità è, esclusivamente, l’introduzione del nuovo reato nautico legato, in questo caso, alla “circolazione” dei natanti.

La prima modifica riguarda, appunto, il primo comma dell’art.589-bis del codice penale, dove viene stabilita l’equiparazione tra omicidio stradale per violazione alle norme della circolazione stradale e quello dovuto alla navigazione marittima; per tale reato, e, per entrambe le fattispecie, la punizione prevede la reclusione da due a sette anni.

Il secondo comma della legge, invece, punisce colui che si pone alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5grammi per litro) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e cagioni, per colpa, la morte di una persona. In questo caso viene punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il conducente di un veicolo a motore, che esercita l’attività di trasporto persone o di cose, che conduce veicoli superiori a 3,5t, che trainano rimorchi, che trasportano persone in numero superiore a otto, ecc… o di un’unità da diporto il quale, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro) cagioni, per colpa, la morte di una persona.

Nel caso in cui il conducente di un veicolo a motore o una unità da diporto, in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Quest’ultima pena si applica altresì a chi cagiona, per colpa, la morte di una persona:

  • quando in centro urbano circoli ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita; oppure su strade extraurbane circoli ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita;
  • quando il conducente attraversa un’intersezione con il semaforo rosso o circola contromano;
  • quando il conducente effettua l’inversione di marcia in prossimità di un’intersezione, curva o dosso o effettua un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

All’accertamento del reato, di cui all’art.589-bis, seguono, oltre alla pena della reclusione, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente di guida che può variare a seconda della gravità della violazione e del tasso alcolemico riscontrato. Inoltre, per tutti questi ultimi casi la pena è aumentata se il conducente non è munito di patente di guida.

Come si ha modo di constatare, pertanto, l’impianto sanzionatorio dell’art.589-bis in merito all’omicidio nautico, rimane lo stesso di quello relativo alla circolazione stradale prevedendo sempre 4 diverse ipotesi delittuose di omicidio, stabilendo le medesime pene, infatti, per “chiunque (si faccia attenzione a questo pronome indefinito “chiunque” per significare che la responsabilità non deve essere necessariamente del conducente ma di tutti coloro che possono concorrere all’evento dannoso) cagioni per colpa la morte di una persona” con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o delle norme sulla navigazione marittima.

Un’ultima indicazione riguarda l’eventuale fuga, dal luogo del sinistro, di colui il quale ha provocato l’omicidio stradale o nautico; infatti il successivo art.589-ter dispone che, in caso di omicidio stradale o nautico, se il conducente si da’ alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non potrà essere inferiore a cinque anni.

Altra importante modifica è quella contenuta nel comma 2, lett. m-quater) dell’art.380 del codice penale che prevede l’arresto obbligatorio per il delitto di omicidio colposo stradale o nautico, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Nell’augurare un’attenta lettura e ripromettendomi di parlarvi, nel prossimo articolo, delle lesioni gravi e gravissime derivanti dalla navigazione marittima, equiparabili, anch’esse, a quelle derivanti dalla circolazione stradale, come sempre, non posso esimermi dal raccomandare agli utenti della strada di prestare la massima attenzione durante la guida, al fine di evitare incidenti che possano arrecare danni irreversibili alle persone e per non essere privati, per un lungo lasso di tempo, della patente di guida che, per molti, è uno strumento indispensabile sia per la famiglia che per il proprio lavoro.

Roberto B. Brocato

N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.

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