Ha suscitato clamore la notizia della squalifica di due mesi inflitta al terzino gialloblu, Giovanni Badalmenti, reo di un comportamento non idoneo all’interno del rettangolo di gioco nella partita tra Bagheria e Cefalù Calcio. La società normanna, tramite il suo direttore Sportivo, Domenico Gagliano ha esposto ricorso per questa squalifica così pesante e lunga. La Lega, nella giornata di ieri, ha preso la decisione di accogliere ma, a metà, l’esposto: la squalifica, infatti, durerà fino al 30 novembre. Una notizia rassicurante per Mister Minutella che, però, sarà costretto a far a meno del suo giocatore per un altro mese.
Di sotto il comunicato:
La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione del rappresentante A.I.A. sig. Giuseppe Lo Cicero, nella riunione del giorno 25 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni. Procedimento 13/A A.S.D. CEFALU’ CALCIO (PA) Avverso squalifica fino al 31/12/2016 del calciatore sig. Giovanni Badalamenti. Campionato 1° Ctg Gir. “B” Gara Bagheria/Cefalù Calcio del 09/10/2016. C.U. n. 93 del 12/10/2016. Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l’A.S.D. Cefalù Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato non sarebbe mai stato espulso al termine della gara non risultando ciò né dal rapportino consegnato dall’arbitro al termine della gara né dalle immagini televideo trasmesse dall’emittente televisiva “Tele One” reperibili sul sito “You Tube” ragion per cui il calciatore sig. Giovanni Badalamenti sarebbe estraneo ai fatti contestatigli. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante in sede di comparizione avendone fatto tempestiva e rituale richiesta, ribadendo che il sig. Badalamenti si era semplicemente avvicinato al direttore di gara per il saluto finale e, avuto il diniego da quest’ultimo, pronunciava espressioni offensive al suo indirizzo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l’inammissibilità della produzione del video ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. in quanto le riprese prodotte da un lato non offrono piena garanzia tecnica e documentale dei fatti e dall’altro non tendono a dimostrare che l’autore del gesto in danno dell’arbitro sia persona diversa da quelle indicata in referto. Nel merito letto il referto e il relativo supplemento, redatti dall’arbitro, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara mentre l’arbitro si accingeva a fare rientro negli spogliatoi il calciatore n. 2 dell’A.S.D. Cefalù Calcio sig. Giovanni Badalamenti assumeva un grave comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti di questi e nel contempo lo tratteneva, da dietro, per la divisa. In ragione di quanto sopra risulta certo che l’autore del comportamento antisportivo posto in essere in danno del direttore di gara è il sig. Giovanni Badalamenti e poiché tale azione è avvenuta al termine della gara e “fuori dal terreno di gioco” non era necessario che l’arbitro gli notificasse l’espulsione così come non era necessario riportarla nel rapportino di fine gara, poi consegnato alle Società. Ciò posto il gravame deve, comunque, trovare parziale accoglimento, in quanto la sanzione inflitta dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo, tenendo conto che quanto posto in essere dal sig. Giovanni Badalamenti è avvenuto in unico ed isolato contesto senza che lo stesso abbia avuto ultronee conseguenze per l’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino al 30 novembre 2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Badalamenti